(massima n. 1)
In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, č configurabile il reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'art. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquiditą), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalitą cui detto finanziamento č destinato per legge.