Cass. pen. n. 49693/2022
In tema di legislazione emergenziale per il sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, nel caso in cui siano rese dichiarazioni non veritiere per ottenere il finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e, successivamente all'erogazione, le somme percepite siano utilizzate per finalità diverse da quelle previste "ex lege", è configurabile il delitto di malversazione ai danni dello Stato e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, attesa la natura non assistenziale dell'erogazione e la sussistenza di un vincolo di destinazione.
Cass. pen. n. 28416/2022
In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'art. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.
Cass. pen. n. 19851/2022
Il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell'opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell'inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell'irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma.
Cass. pen. n. 22119/2021
In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.
Cass. pen. n. 22192/2019
Ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 316-bis e 640-bis cod. pen., non è sufficiente che le somme erogate a titolo di corrispettivo al soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di accoglienza e trattenimento di migranti richiedenti asilo, in esito ad una gara di appalto pubblico di servizi ed alla successiva stipulazione di una convenzione, siano di provenienza pubblica, poiché, trattandosi di un rapporto contrattuale a titolo oneroso, le stesse non possono essere ricondotte nell'alveo delle erogazioni gratuite o connotate da onerosità attenuata contemplate dalle disposizioni citate.
Cass. pen. n. 42924/2018
Nel reato di malversazione a danno dello Stato, persona offesa è esclusivamente il soggetto pubblico, in quanto il reato previsto dall'art.316-bis cod.pen. è posto a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica sicché il privato danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione.
Cass. pen. n. 49992/2017
Il reato di malversazione a danno dello Stato, di cui all'art. 316-bis cod. pen., concorre con quello di bancarotta impropria distrattiva, di cui all'art. 223, comma 1, legge fall., in quanto l'autore dapprima si appropria delle risorse erariali immettendole nel patrimonio della società, e successivamente le sottrae alla garanzia generica dei creditori, destinando le somme a finalità diverse sia rispetto a quelle per le quali era stato concesso il contributo o il finanziamento, sia rispetto a quelle proprie dell'attività imprenditoriale della società. (In motivazione, la Corte ha individuato un rapporto di progressione criminosa tra le due fattispecie incriminatrici).
Cass. pen. n. 20664/2017
Il reato di malversazione ai danni dello Stato concorre con quello di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in ragione dell'autonomia delle due fattispecie.
Cass. pen. n. 17343/2013
Ai fini della sussistenza del delitto di malversazione ai danni dello Stato, l'ente pubblico erogatore dei fondi distratti dalla loro destinazione si identifica con l'organismo pubblico di cui all'art. 3, comma 26, d.l.vo 12 aprile 2006, n.163, per cui è tale qualsiasi organismo, dotato di personalità giuridica, istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati.
Cass. pen. n. 3724/2013
In tema di appalto pubblico di servizi, non è configurabile il delitto di peculato, ma eventualmente quelli di truffa o malversazione, nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito. (Fattispecie relativa a distrazione di somme versate dallo Stato a cooperativa aggiudicataria di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi a favore di immigrati clandestini, trattenuti presso centri di permanenza).
Cass. pen. n. 43349/2011
Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) può concorrere con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).
Cass. pen. n. 40830/2010
Ai fini della sussistenza del delitto di malversazione ai danni dello Stato, l'ente pubblico erogatore dei fondi distratti dalla loro destinazione si identifica con l'organismo pubblico di cui all'art. 3, 26, D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, per cui è tale qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetto al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalità giuridica
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Il delitto di malversazione ai danni dello Stato è reato istantaneo e non permanente, che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui erano stati erogati.
Cass. pen. n. 20847/2010
Nei reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, persona offesa è sempre il soggetto pubblico, sia esso lo Stato, l'Unione europea, ovvero un ente pubblico, trattandosi di reati posti a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Ne consegue che il privato denunciante, non assumendo la qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M..
Cass. pen. n. 41178/2005
Nel reato di malversazione a danno dello Stato la nozione di «estraneità» alla P.A., che rappresenta il presupposto soggettivo caratterizzante la fattispecie, deve essere intesa in senso ampio, tale cioè da escludere non solo coloro che non siano inseriti nell'apparato organizzativo della P.A., ma anche coloro che, pur legati da un vincolo di subordinazione, non partecipino alla procedura di controllo delle erogazioni.
Cass. pen. n. 39644/2004
Il reato di malversazione in danno dello Stato ha natura sussidiaria e residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640 bis c.p. che sanziona la truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche.
Cass. pen. n. 4313/2004
Il reato di cui all'art.316 bis c.p.(malversazione in danno dello Stato) può concorrere con quello di cui all'art.640 bis stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
Cass. pen. n. 47311/2003
Integra il reato di malversazione previsto dall'art. 316 bis c.p., la condotta di chi, ottenuta la concessione di un contributo previsto dal Regolamento CEE per la ristrutturazione a fini agrituristici di fabbricati rurali, dia ai fondi erogati una diversa destinazione, dovendo ritenersi che l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività da realizzare, cui si riferisce la norma incriminatrice, sia diretta conseguenza della provenienza pubblica del finanziamento agevolato. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva che la ristrutturazione di fabbricati rurali per finalità agrituristiche non rientrasse nella nozione di opera di pubblico interesse).
Cass. pen. n. 40375/2002
Il delitto previsto dall'art. 316 bis c.p. — che consiste nella elusione del vincolo di destinazione gravante sui finanziamenti erogati per la realizzazione di una determinata finalità pubblica — si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti.
Cass. pen. n. 29541/2001
L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis introdotto dall'art. 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86), è costituito dal dolo generico, ossia, dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinare finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.
Cass. pen. n. 10149/2000
In tema di malversazione in danno dello Stato, l'erogazione ad un estraneo alla pubblica amministrazione, da parte dello Stato, di altro ente pubblico, o della Comunità europea, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, costituisce un presupposto del reato, la cui condotta consiste invece nella mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale sono stati ottenuti; ne consegue che risponde del reato anche chi, come nella specie, abbia ottenuto il finanziamento in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 86 del 1990 (che ha introdotto l'ipotesi delittuosa in esame), se la condotta dell'agente (consistente nella mancata destinazione allo scopo predeterminato dei fondi in precedenza ottenuti) sia stata posta in essere in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 86 del 1990.
Cass. pen. n. 9881/1998
L'elemento materiale del reato di cui all'art. 316 bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato) si compone di un presupposto e della condotta. Il presupposto consiste nell'avere l'agente, estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica. La condotta consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.
Cass. pen. n. 9529/1998
Integra il reato di malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico, di cui all'art. 316 bis c.p. la condotta consistente nell'ottenimento di un contributo da un ente pubblico (nella specie, la Regione Puglia) a favore di una associazione (nella specie, Associazione Nazionale di Implantologia orale - A.N.I.O.) svolgente attività connesse al progresso nel campo della ricerca medica, all'applicazione delle novità scientifiche, all'aggiornamento professionale dei medici e alla promozione culturale, trattandosi di attività potenzialmente destinate a vantaggio di tutta la collettività e quindi di interesse generale.
Cass. pen. n. 3362/1992
La finalità perseguita dall'art. 316 bis c.p., introdotto dall'art. 3 della L. 26 aprile 1990, n. 86, è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Presupposto della condotta è però che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato. L'art. 316 bis c.p. si presenta, perciò — nonostante qualche, peraltro trascurabile, differenza lessicale — come una prescrizione parallela all'art. 640 bis dello stesso codice, operante, però, non nel momento precettivo della erogazione, ma nella fase esecutiva. Presupposto imprescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l'esistenza di condizioni di favore — fino all'assoluta gratuità — nella prestazione: quando, invece, tali condizioni siano assenti, essendo corrispondentemente assente uno scopo legale tipico, si è fuori della rilevanza penale del fatto.