(massima n. 1)
La responsabilità ex art. 2392 c.c. dell'amministratore esecutivo (a cui va assimilata quella del direttore generale munito di delega) ha natura contrattuale, spettando a quest'ultimo dimostrare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei propri doveri; tuttavia, ove sia dedotto l'inadempimento dell'obbligo di informare periodicamente sulle operazioni di maggiore rilievo, sancito dall'art. 2381, comma 5, c.c., l'amministratore esecutivo non può provare l'adempimento di tale obbligo offrendo elementi che fanno presumere la conoscenza delle menzionate operazioni da parte dei componenti del consiglio di amministrazione (nella specie, in ragione del comportamento inerte tenuto a seguito della successiva acquisizione della notizia di dette operazioni, riportate in una relazione ispettiva della Banca d'Italia), poiché il suo dovere di informare non esclude il dovere di agire informati, e dunque di informarsi, degli altri amministratori, trattandosi di comportamenti imposti dalla legge per assicurare una corretta gestione a garanzia di tutta la società, e non dei soli amministratori diversi da quello esecutivo, sicché quest'ultimo può provare l'adempimento del suo obbligo solo dimostrando di avere effettivamente fornito nei tempi previsti le informazioni dovute.