(massima n. 1)
La scrittura privata non autenticata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da colui che l'ha sottoscritta se la sottoscrizione č considerata riconosciuta dalla legge processuale. Peraltro, il giudice, davanti al quale sia proposta istanza di verificazione di scrittura privata non autenticata e tempestivamente disconosciuta dalla parte contro cui č prodotta, ha l'obbligo di pronunciarsi sulla stessa, purché la prova relativa all'autenticitā della sottoscrizione sia rilevante ai fini della decisione del merito della controversia.