(massima n. 1)
Qualora una scrittura privata sia prodotta in giudizio dalla medesima parte che deduce la non autenticitą della propria apparente sottoscrizione non trovano applicazione gli articoli 214 e 215 c.p.c., i quali postulano, al pari dell'art. 2702 c.c., che il documento del quale si alleghi la falsitą della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore.