Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1997 del 23 gennaio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

(massima n. 2)

L'efficacia di giudicato nel giudizio civile della sentenza penale irrevocabile di assoluzione, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale. In ciò la disposizione contenuta nell'art. 654 c.p.p. si differenzia da quella contenuta nell'art. 652 c.p.p., ove l'efficacia del giudicato penale è estesa al danneggiato che sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. Pertanto, nell'ipotesi in cui il processo penale abbia avuto ad oggetto il reato tributario di utilizzazione di fatture false al fine di evadere le imposte, mentre nel processo civile oggetto di indagine è la responsabilità dell'amministratore per il danno subito dalla società fallita in termini di sanzioni pecuniarie connesse all'accertamento tributario, il presupposto di fatto del danno risarcibile nell'azione di responsabilità è diverso da quello specificamente oggetto di accertamento in sede penale, quantunque i due processi traggano origine dalla medesima contestazione da parte degli agenti dell'amministrazione finanziaria. Conseguentemente, in tale giudizio di responsabilità civile non può rilevare alcuna efficacia del giudicato penale.

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