(massima n. 2)
L'efficacia di giudicato nel giudizio civile della sentenza penale irrevocabile di assoluzione, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale. In ciò la disposizione contenuta nell'art. 654 c.p.p. si differenzia da quella contenuta nell'art. 652 c.p.p., ove l'efficacia del giudicato penale è estesa al danneggiato che sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. Pertanto, nell'ipotesi in cui il processo penale abbia avuto ad oggetto il reato tributario di utilizzazione di fatture false al fine di evadere le imposte, mentre nel processo civile oggetto di indagine è la responsabilità dell'amministratore per il danno subito dalla società fallita in termini di sanzioni pecuniarie connesse all'accertamento tributario, il presupposto di fatto del danno risarcibile nell'azione di responsabilità è diverso da quello specificamente oggetto di accertamento in sede penale, quantunque i due processi traggano origine dalla medesima contestazione da parte degli agenti dell'amministrazione finanziaria. Conseguentemente, in tale giudizio di responsabilità civile non può rilevare alcuna efficacia del giudicato penale.