(massima n. 1)
In tema di responsabilitā extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione č risarcibile non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertā della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno.