Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21977 del 12 luglio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima.

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