Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16223 del 19 maggio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo "atipico" sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente.

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