Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10983 del 26 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilitą ex art. 2051 c.c. implica la disponibilitą giuridica e materiale del bene che dą luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilitą per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilitą.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.