(massima n. 1)
Nel caso di compravendita di cosa futura, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizioni della "certezza" in ordine alla sussistenza e della "determinabilitą" in ordine all'ammontare, che si realizzano quando la cosa viene ad esistenza e, trattandosi di frutti naturali, nel momento della separazione, ex art. 1472, comma 1, c.c..