(massima n. 1)
In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontą dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non č consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validitą del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilitą che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.