Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 11439 del 8 aprile 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validitą del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l'identitą tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell'annullabilitą del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c..

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