(massima n. 1)
Il conduttore che, in violazione di una delle sue obbligazioni principali, quale č quella espressamente prevista dall'art. 1587 n. l. c.c. e concernente l'osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata per l'uso contrattualmente stabilito, abbia cagionato la sostanziale distruzione ovvero grave alterazione della cosa stessa nei suoi elementi principali ed essenziali, per fatto colpevole imputabile a lui o a persone del cui comportamento egli debba rispondere, č tenuto al risarcimento dei danni in forza del disposto dell'art. 1588 c.c., senza che possa invocare, ai fini della riduzione dell'ammontare di questo, il normale deterioramento del bene.