(massima n. 1)
In tema di responsabilitā del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata verificatisi per fatto del terzo, nel tempo in cui questi č stato ammesso dal conduttore nel godimento della cosa, l'art. 1588, secondo comma c.c. pone a carico del conduttore la responsabilitā, in quanto trattasi di fatti che si ricollegano a sue scelte nelle modalitā d'uso della cosa locata, svolgendosi normalmente la condotta del terzo entro la sfera di vigilanza riservata al conduttore, senza che al terzo venga attribuito un autonomo potere di disponibilitā sull'immobile. Ne discende, fra l'altro, che il danneggiato, al fine di invocare il concorso, con la responsabilitā del conduttore, della responsabilitā ex art. 2051 c.c. del terzo ammesso nella disponibilitā o nel godimento della cosa, deve dimostrare che quest'ultimo si trovi in una situazione di autonoma detenzione qualificata, tale da rendere anche lui titolare di un potere di vigilanza sul bene locato.