(massima n. 1)
In tema di lavoro pubblico negli enti locali, il riferimento alla futura adozione di un atto organizzativo attuativo del contratto collettivo regionale di lavoro, contenuto nel provvedimento di originario conferimento di incarico dirigenziale, è qualificabile non come condizione risolutiva meramente potestativa (da ritenersi nulla e non apposta), ma come indicazione, ove il Comune non abbia ancora dato attuazione alle disposizioni collettive (nella specie, gli artt. 31-34 del c.c.r.l. Enti locali biennio 2000/2001), di un termine incerto nel "quando" ma certo nell'"an" dovendo l'ente locale provvedervi, sicché gli incarichi dirigenziali conferiti anteriormente, a norma dell'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, sono destinati a perdere ogni effetto dal momento dell'adozione dei nuovi provvedimenti organizzativi.