(massima n. 1)
In tema di notifica degli atti tributari, posto che, in applicazione degli artt. 752 e 1295 c.c., gli eredi rispondono "pro quota" dell'imposta dovuta dal "de cuius", operando la solidarietą tributaria soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento ad un coerede esclude quest'ultimo dall'imputazione parziaria del debito tributario ereditario (o dalla solidarietą, ove sussistente) ma non rende nullo l'atto impositivo verso gli altri coeredi, destinatari di rituale notifica, che rispondono per le loro quote (o in solidarietą, ove prevista).