Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 5995 del 23 febbraio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Al supercondominio si applicano le stesse regole del condominio negli edifici. Ai sensi dell'art. 1134 c.c., il caseggiato facente parte del supercondominio, che ha eseguito a proprie spese lavori di manutenzione su parti comuni al complesso edilizio "supercondominiale", senza autorizzazione dell'assemblea del supercondominio, non ha diritto al rimborso.

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