(massima n. 1)
La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, contemplata dall'art. 1381 c.c., è configurabile quando il terzo non sia già giuridicamente vincolato ad assumere l'obbligo od a tenere il comportamento oggetto della promessa. Pertanto, nel caso di promessa dell'adempimento del terzo ad una sua pregressa obbligazione, deve negarsi l'inquadrabilità dell'atto nella previsione della citata norma (e quindi negarsi la sua idoneità a produrre il debito indennitario contemplato dalla norma medesima), restando ravvisabile una fideiussione, se la promessa medesima assuma i connotati della garanzia dell'adempimento altrui, ovvero, in difetto, una mera interposizione amichevole di buoni uffici, priva di effetti per il promittente (salvo espresso patto).