(massima n. 1)
In tema di responsabilitā dell'esercente la professione sanitaria, nel giudizio sulla gravitā della colpa deve tenersi conto - oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si č trovato ad operare - della natura della regola cautelare violata, in quanto l'eventuale natura elastica della stessa, indicando un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, incide sulla esigibilitā della condotta doverosa omessa, richiedendo il previo riconoscimento delle stesse da parte dell'agente.