(massima n. 1)
In tema di responsabilitą medica relativa alle conseguenze di un intervento chirurgico, il giudice deve valutare, anche ai fini del giudizio sul rispetto o meno delle linee guida o delle buone pratiche, la complessiva condotta del medico correlata all'intervento oggetto di addebito, comprese le attivitą di controllo post operatorio. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato non punibile, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, il reato di lesioni colpose in relazione ad un intervento di interruzione della gravidanza, in quanto il giudice di merito aveva valutato l'aderenza del comportamento dell'imputato alle linee guida soltanto con riguardo alla stretta fase dell'intervento e non anche a quelle del cd. "curettage" della cavitą intrauterina e della successiva visita di controllo).