(massima n. 1)
In tema di infortuni sul lavoro, in caso di lavorazioni in quota, il datore di lavoro deve approntare un ponteggio al fine di prevenire il rischio di caduta di "persone o cose", con la conseguenza che egli č responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore caduto, anche qualora lo stesso si trovasse in quota per ragioni non inerenti lo svolgimento di tali lavorazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilitą del datore di lavoro per le lesioni da caduta occorse a due lavoratori, i quali si erano portati sulla sommitą della struttura ove erano svolte delle lavorazioni, l'uno per riprendere la borsa degli attrezzi, e l'altro per verificare cosa stesse facendo il collega).