(massima n. 1)
Integra il delitto di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen., la condotta di colui che si inserisce nel sistema operativo di un servizio di home banking servendosi dei codici personali identificativi di altra persona inconsapevole, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno del titolare dell'identitą abusivamente utilizzata, mediante operazioni di trasferimento di denaro. (Fattispecie di frode informatica in danno di titolare di carta banco posta, commessa in epoca antecedente alla introduzione del comma terzo dell'art. 640-ter cod. pen., nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto il concorso formale dei reati di cui agli artt. 640-ter e 494 cod. pen.).