(massima n. 1)
In tema di delitti contro l'attivitą giudiziaria, mentre l'art. 377 cod. pen. tutela il corretto svolgimento dell'attivitą processuale, in relazione a condotte volte a pregiudicare - mediante offerta o promessa di danaro o altra utilitą, ovvero violenza o minaccia - la serena acquisizione delle dichiarazioni di soggetti sui quali grava l'obbligo di rispondere (salva l'applicabilitą di speciali prerogative peraltro rinunziabili, quale quella della facoltą di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen.), il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autoritą giudiziaria, di cui all'art. 377-bis, cod. pen., ha ad oggetto analoghe situazioni di pericolo per la corretta acquisizione delle dichiarazioni concernenti i soggetti su cui non grava l'obbligo di rispondere, ma che comunque possono rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 526 cod. proc. pen..