(massima n. 1)
Si configura il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autoritą giudiziaria anche qualora la condotta - nelle forme tipiche della violenza, della minaccia ovvero dell'offerta di denaro od altre utilitą - sia rivolta non direttamente al soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, ma a terze persone a questi legate da rapporti di parentela, affinitą o conoscenza, al fine di condizionare il dichiarante. (Fattispecie relativa a minacce rivolte ai familiari di un collaboratore di giustizia gią intraneo ad un clan camorristico, a seguito della decisione dello stesso di ammettere le proprie responsabilitą in ordine ad un tentativo di incendio ai danni di una vittima di richieste estorsive da parte di esponenti del clan).