(massima n. 1)
Integra il reato di interruzione di un pubblico servizio e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 1-bis del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. in l. 1 dicembre 2018, n. 132) la condotta di coloro che occupino, in forma collettiva e per un tempo prolungato, un intero tratto autostradale e ne determinino la chiusura, in quanto l'evento interruttivo causato non č connotato dalla semplice alterazione del regolare e continuativo funzionamento del servizio pubblico, ma dal suo totale impedimento.