(massima n. 1)
In tema di esecuzione della misura di sicurezza personale dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai fini della valutazione del requisito di attualitą della pericolositą sociale, la condizione di irregolare presenza in Italia, dovuta alla mancanza di un valido titolo di soggiorno, non costituisce, di per sé, elemento idoneo a fondare un giudizio sfavorevole di prognosi criminale, potendo assumere una tale valenza solo qualora lo straniero, per effetto dello stato di irregolaritą, versi nell'impossibilitą di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza, con conseguente rischio di determinarsi alla commissione di nuovi reati.