(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 cod. pen. nei confronti di un condannato extracomunitario che abbia legami familiari, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con un cittadino dell'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, il magistrato di sorveglianza č tenuto ad accertare, in sede di valutazione dell'attualitā della pericolositā sociale, non solo l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 19 del citato d.lgs., ma anche che ricorrano le rigide condizioni cui l'ordinamento europeo subordina l'adozione della misura dell'allontanamento del cittadino dell'Unione o del familiare "qualificato" (direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, recepita nell'ordinamento interno dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).