(massima n. 1)
È rilevabile d'ufficio, anche in sede di giudizio di legittimità, la questione relativa alla violazione dell'art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 28 giugno 2018, nel caso G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, in quanto le decisioni della Corte EDU, quando evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna con la Convenzione europea, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nel cui ambito sono state pronunciate. (Fattispecie in tema di confisca urbanistica, in cui la Corte ha aggiunto che, essendo stato accertato per la prima volta dalla Corte EDU il profilo d'incompatibilità del sistema interno con la normativa convenzionale con una decisione successiva al ricorso per cassazione, il principio per cui il giudice è tenuto ad applicare il diritto nazionale in conformità ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. impone che, nel giudizio di legittimità, la questione debba essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., come se ci si trovasse di fronte a uno "ius superveniens", tanto più quando, come nella specie, la questione incide sull'irrogazione di una pena, nel senso di cui all'art. 7 CEDU). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 11/06/2015).