(massima n. 1)
E' emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza di conferma resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontą del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile.(Fattispecie relativa a giudizio di appello avverso sentenza di condanna del giudice di pace). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE SCIACCA, 26/10/2018).