(massima n. 1)
Non č configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa sia posta in essere in relazione ad un fatto ingiusto erroneamente attribuito alla vittima (nella specie ritenuta partecipe di una truffa subita dagli imputati) atteso che, in tal caso, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 60 cod. pen., che presuppone un mutamento del soggetto passivo per effetto di una falsa rappresentazione della realtā, bensė quella disciplinata dall'art. 59, comma terzo, cod. pen.