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Articolo 60 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Errore sulla persona dell'offeso

Dispositivo dell'art. 60 Codice Penale

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato(1), non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti(2).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età [539] o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa(3).

Note

(1) L'errore sulla persona dell'offeso si verifica quando il soggetto agente, confonde con altra persona l'offeso. Da non confondere con la c.d. aberratio ictus (v. 82), che indica i casi in cui l'agente colpisce un bersaglio diverso da quello programmato, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa.
In tali casi le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o le qualità del soggetto passivo o i rapporti fra questo ed il colpevole, non sono poste a carico dell’agente. Quindi, se il reo voleva percuotere una determinata persona e ne percuote, invece, un’altra, che passava di lì per caso, non si applicherà l’aggravante del caso.
(2) Invece, per quanto riguarda le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che riguardano le condizioni e le qualità, sono valutate a favore del reo, come se lo scambio di persona non vi fosse stato, cioè come se il delitto si fosse svolto secondo il piano prestabilito. Un esempio è il caso dell’imputato che voleva far evadere dalla prigione un suo parente, mentre, per sbaglio, fa evadere un altro.
(3) Dallo scambio di persona bisogna,poi, distinguere l’errore sulle circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche della persona offesa, in relazione a tali ipotesi, infatti, il comma in esame stabilisce una disciplina differente, eccezionale rispetto a quanto disposto dall'articolo in esame, trovando applicazione il generale disposto dell'art. 59 del c.p.. La ratio di tale deroga si ravvisa nelle condizioni di menomata difesa della persona offesa dal reato.

Ratio Legis

La norma trova il suo fondamento nel principio di imputazione oggettiva delle attenuanti e di imputazione soggettiva delle aggravanti, già enunciato dall'art. 59.

Spiegazione dell'art. 60 Codice Penale

La norma in commento, in aderenza con quanto disposto all'art. 59 relativo all'imputazione oggettiva delle circostanze attenuanti ed all'imputazione soggettiva delle aggravanti, sancisce, nel caso di errore sulla persona offesa, sia l'irrilevanza delle circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o qualità personali dell'offeso, o i rapporti fra offeso e colpevole, sia la prevalenza delle attenuanti, erroneamente supposte, attinenti alle qualità, alle condizioni ed ai rapporti predetti.

L'ipotesi in oggetto ricorre quando vi è un errore nella fase intellettiva (distinguendosi in ciò dalla aberratio ictus di cui all'art. 82, disciplinante un errore nella fase esecutiva), in cui il soggetto agente scambia una persona per un'altra e dirige la propria azione esecutiva del disegno criminoso verso la persona sbagliata.

Per quanto riguarda il terzo comma, viene sancito il principio per cui le circostanze che riguardino l'età o altre condizioni fisiche o psichiche della persona offesa non seguono il regime di imputazione predetto, per cui, ad esempio, se il soggetto commette il reato di violenza sessuale, sbagliando però persona, nei suoi confronti sarà comunque applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter, nonostante non fosse a conoscenza dell'età della vittima e nonostante la persona oggetto della sua volontà criminosa fosse maggiorenne.

Massime relative all'art. 60 Codice Penale

Cass. pen. n. 58087/2017

Non č configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa sia posta in essere in relazione ad un fatto ingiusto erroneamente attribuito alla vittima (nella specie ritenuta partecipe di una truffa subita dagli imputati) atteso che, in tal caso, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 60 cod. pen., che presuppone un mutamento del soggetto passivo per effetto di una falsa rappresentazione della realtā, bensė quella disciplinata dall'art. 59, comma terzo, cod. pen.

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