(massima n. 1)
In tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive riguarda l'esame condotto dalla parte che ha un interesse comune al testimone e non invece il controesame o l'esame condotto direttamente dal giudice per il quale non vi č il rischio di un precedente accordo tra testimone ed esaminante. (Rigetta, App. Milano, 29 maggio 2006).