(massima n. 1)
In tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di integrare, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova presuppone, secondo il disposto dell'art. 507 cod. proc. pen., che "terminata l'acquisizione delle prove" emerga l'assoluta necessitā di assumere anche d'ufficio nuovi mezzi di prova. Ne consegue che, ricollegandosi l'iniziativa di integrazione probatoria del giudice alla sussistenza di un "principio" di supporto probatorio suscettibile dell'intervento integrativo, č esclusa dall'ambito di operativitā della disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen. l'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte.