Cassazione civileSez. IIsentenza n. 4882del 31 luglio 1981
(1 massima)
(massima n. 1)
Poiché a norma dell'art. 1658 c.c. la materia necessaria a compiere l'opera si presume fornita dall'appaltatore, incombe al committente, il quale deduca di avere fornito tale materia, di dare la relativa prova.