(massima n. 1)
In caso di lesioni personali colpose cagionate durante una competizione sportiva, ai fini della valutazione della responsabilitą penale dell'atleta antagonista della vittima, devono essere applicati i criteri ordinari sulla colpevolezza, individuando la regola cautelare che presidia l'attivitą sportiva e la doverositą della condotta richiesta secondo canoni di prudenza, perizia e diligenza, nonché di osservanza delle specifiche regole di gioco volte a evitare il pericolo di lesioni.