(massima n. 1)
Le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che doveva ritenersi inquivocabilmente venuta meno, pur se in difetto di espressa indicazione, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, conseguente alla condanna in primo grado per il delitto di abuso d'ufficio, per effetto della dichiarazione di estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione all'esito del giudizio d'appello). (Rigetta, App. Roma, 15/01/2013)