(massima n. 1)
Le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui disponeva la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 475 cod. pen., pur in presenza della dichiarazione di prescrizione relativa al reato di cui all'art. 474 cod. pen.). (Annulla in parte senza rinvio, App. Genova, 18/11/2014)