(massima n. 1)
Derogando all'art. 1627 c.c., l'art. 2 della L. 28 marzo 1957, n. 244 (in materia di proroga dei contratti agrari) stabilisce che, «in caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi, sempreché siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo». Tuttavia, poiché tale norma condiziona il diritto degli eredi dell'affittuario deceduto a prenderne il posto nella conduzione del fondo al possesso del requisito della forza lavorativa nella misura suddetta, qualora nel contratto già facente capo all'affittuario deceduto sia di fatto subentrata soltanto la moglie, comportatasi in concreto per anni come unica titolare del rapporto, è da escludere che, al giudizio contro questa promosso dal concedente al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, debbano prendere parte, come litisconsorti necessari, anche i figli della convenuta.