(massima n. 1)
Nel caso di decesso del coltivatore diretto, affittuario del fondo rustico, e di subentro degli eredi di costui nella conduzione e coltivazione, il giudizio instaurato dal concedente per la cessazione del rapporto agrario a norma dell'art. 1627 c.c. ha quali litisconsorti necessari soltanto quegli eredi che siano effettivamente subentrati nella conduzione del fondo, senza che di conseguenza sia necessaria, in sede di gravame, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti dell'erede che, ancorché parte nel giudizio di primo grado, non abbia interesse alla controversia per non essere dedito alla detta coltivazione.