(massima n. 1)
L'art. 2 della L. 28 marzo 1957, n. 244 — il quale dispone che, in caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi, sempre che siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa costituente almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo — è privo di efficacia retroattiva, avendo carattere innovativo, e non interpretativo, rispetto all'art. 1627 c.c., in quanto disciplina in modo del tutto nuovo la materia specifica della morte dell'affittuario coltivatore diretto (diversamente dall'art. 1627 cit., avente oggetto la morte di qualsiasi affittuario, anche se non coltivatore diretto), non solo stabilendo che il rapporto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi, ma anche introducendo requisiti nuovi, cioè che questi soggetti siano pure essi coltivatori diretti e dispongano della forza lavorativa suindicata.