(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2 della L. 28 marzo 1957, n. 244, che deroga all'art. 1627 c.c., nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto non avviene il subentro automatico degli eredi, ma chi di essi intende conseguire il beneficio della proroga del contratto deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti voluti dalla legge, e cioč, oltre la condizione di coniuge o di erede legittimo dell'affittuario defunto, la qualitą di coltivatore diretto e quella sua sufficiente forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.