(massima n. 1)
Non č applicabile la disciplina (art. 27 cod. proc. pen.) - per la quale le misure cautelari disposte dal giudice dichiaratosi incompetente cessano di avere efficacia se entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provveda a rinnovarle - nel caso in cui il giudice non convalidi l'arresto e riscontrando, stante il mancato consenso dell'imputato, l'impossibilitą di procedere a giudizio direttissimo, restituisca gli atti al P.M., ex art. 449, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto la necessitą di rinnovazione della misura cautelare, in virtł del disposto di cui all'art. 27 cod. proc. pen., opera soltanto quando il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento sia diverso da quello incompetente. Ne consegue che qualora, invece, il nuovo provvedimento sia emesso dal G.i.p. appartenente allo stesso Tribunale il cui giudice del dibattimento abbia applicato la misura e disposto la regressione del procedimento, l'identitą dell'ufficio giudiziario comporta che non ricorrano gli estremi della incompetenza di cui all'art. 27 suddetto. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 27 luglio 2009).