(massima n. 1)
Il giudice investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto deve in ogni caso provvedere sulla richiesta di convalida, anche qualora ritenga la propria incompetenza, e sulla richiesta di emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il tribunale in composizione monocratica aveva rifiutato la convalida dell'arresto ritenendo la competenza del tribunale in composizione collegiale). (Dichiara competenza).