(massima n. 1)
In tema di arbitrato rituale affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri possa ritenersi tempestivamente sollevata, come richiesto dall'art. 817, c. 2, c.p.c., occorre l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della ridetta eccezione, tali da qualificare la questione fatta valere, distinguendola cosģ da altre ragioni che possano risultare non fondate o inammissibili. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto le contestazioni sulla tardivitą dell'eccezione di carenza di "potestas iudicandi" degli arbitri, per nullitą del contratto cui accedeva la convenzione arbitrale, sollevata nella prima difesa utile dopo l'accettazione degli arbitri, senza la specificazione delle ragioni poste a suo sostegno). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/10/2014).