(massima n. 1)
L'intervenuta pronuncia della sentenza non definitiva con la quale sia stata dichiarata la giurisdizione del giudice adito (nella specie da parte del T.A.R.) preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, consentita solo con riguardo a giudizio di merito che sia pendente e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione. Né rileva che la sentenza stessa sia stata adottata in situazione di contraddittorio non completamente integro, poiché, ai fini dell'ammissibilità del ricorso di cui all'art. 41 cod. proc. civ., le sezioni unite con esso investito non possono che limitarsi a prendere atto che una sentenza sulla giurisdizione è stata emanata nel giudizio in relazione al quale esso è proposto, senza poterne vagliare la validità, essendo tale giudizio riservato al giudice dell'eventuale impugnazione, non potendo, peraltro, prospettarsi nemmeno la conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione qualora la sentenza che abbia statuito in primo grado sulla giurisdizione sia soggetta ad appello. (Dichiara inammissibile, T.A.R. Veneto).