(massima n. 1)
In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalitą dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale č immediatamente esecutivo, in conformitą di una regola pił generale, desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che č incompatibile con l'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo. (Rigetta, Trib. Bergamo, 27/07/2007).