(massima n. 1)
L'opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno č ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza e non con semplice probabilitā, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. Tale prosecuzione č, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di certezza e non di probabilitā, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/05/2018).