(massima n. 2)
L'atto di costituzione in mora č un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale č richiesta la forma scritta, ed č idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attivitā lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilitā di conoscenza del relativo contenuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneitā dell'atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione).