(massima n. 1)
La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l'omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comportano l'inesistenza o la nullitā dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneitā dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui č destinato. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 29 Dicembre 1999).